Con l’approvazione definitiva della Legge di conversione del Decreto Aiuti-quater si completa in quadro normativo di riferimento relativo al superbonus e alla cessione del credito
A qualcuno potrà sembrare un gioco (diabolico e perverso) perché tra incastri, proroghe, modifiche, stravolgimenti e palliativi la disciplina che regola le detrazioni fiscali (superbonus) e il meccanismo di cessione del credito di cui agli artt. 119 e 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) a breve (probabilmente stasera) riceverà in Gazzetta Ufficiale il 23esimo provvedimento correttivo.
Superbonus: una storia senza fine…
Una disciplina nata a maggio 2020 con un provvedimento d’urgenza creato per provare a risollevare l’economia di un Paese colpito dalla pandemia, convertito in legge a luglio dello stesso anno e che in 910 giorni oggi, ovvero poco più di 30 mesi, ha ricevuto 23 correttivi che complessivamente hanno stravolto la materia in più di un centinaio di punti.
Correttivi che almeno fino alla fine del 2021 erano davvero serviti per colmare errori di prospettiva, semplificare la misura e renderla più o meno (le complessità sono ancora tante) utilizzabile in un contesto difficile come il patrimonio edilizio italiano.
Purtroppo, però, a gennaio 2022 accade l’imprevedibile perché una norma scritta con un preciso fine e che ha funzionato grazie al binomio detrazione-meccanismo di cessione ha avuto letteralmente smontato un pezzo a danno di chi fino a quel momento aveva investito risorse economiche e tempo.
Per risolvere il problema delle frodi fiscali individuate, il Governo Draghi ha deciso di intervenire proprio sul meccanismo di cessione senza pensare che se la truffa avviene, va individuata nel momento stesso di creazione della detrazione e non successivamente. Certo, il meccanismo di cessione almeno fino a novembre 2021 era stato davvero scritto male ma bloccarlo non è stata certamente la decisione più saggia (ma dipende sempre dagli obiettivi di chi ha deciso…).
Come cambia la cessione con la conversione in legge del Decreto Aiuti-bis
Con l’approvazione definitiva da parte della Camera al disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 176/2022 (Decreto Aiuti-quater) si completa il primo pacchetto di modifiche previsto dal Governo Meloni che, benché in campagna elettorale avesse più volte affermato che non avrebbe modificato in corsa il superbonus, interviene pesantemente e retroattivamente sulle detrazioni fiscali del Decreto Rilancio oltre a fingere di risolvere la problematica più impellente su cui da oltre un anno il comparto dell’edilizia attende soluzioni efficaci: il blocco della cessione.
Con la conversione in legge del Decreto Aiuti-quater, il Parlamento e il Governo hanno partorito il più classico dei topolini:
- 3 cessioni al sistema bancario anziché 2;
- possibilità per i cessionari di acquistare i crediti presenti in piattaforma entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, spalmandoli in 10 anni anziché 5;
- garanzia SACE per le imprese in crisi di liquidità che potranno indebitarsi ulteriormente pur di non fallire (ma è proprio questo che accadrà senza uno sblocco reale della cessione).
Come cambia il Superbonus con la conversione in legge del Decreto Aiuti-bis
Confermata integralmente la rimodulazione del superbonus al 90% con il sistema di eccezioni già previsto dalla Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023). Per comprendere come cambia la disciplina del superbonus, occorre prendere il considerazione:
- l’art. 9 del Decreto Aiuti-quater, che nella versione convertita dal Parlamento prevede l’abrogazione del comma 2 e l’inserimento dei commi 4-bis, 4-ter e 4-quater (relativi ai già citati correttivi che riguardano la cessione e il prestito SACE);
- l’art. 1, comma 894 della Legge di Bilancio 2023, che ha riscritto il sistema delle eccezioni precedentemente previsto all’art. 9, comma 2 del Decreto Aiuti-quater per utilizzare il superbonus con aliquota al 110% anche sulle spese sostenute nel 2023.
Nel dettaglio, l’art. 9, comma 1 del Decreto Aiuti-quater ha stabilito:
– alla lettera a), numero 1): la rimodulazione del superbonus per gli interventi eseguiti dai soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lettere a) e d-bis) del Decreto Rilancio, ovvero:
- dai condomini o assimilati tali per la presenza di parti comuni di cui all’art. 1117 del codice civile;
- dalle persone fisiche proprietarie e comproprietarie con altre persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate;
- dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale
Per questi soggetti il superbonus diminuirà la sua aliquota dal 110% al 90% sulle spese sostenute dall’1 gennaio al 31 dicembre 2023, per poi diminuire progressivamente al 70% nel 2024 e 65% nel 2025.
– alla lettera a), numero 2): la possibilità per gli interventi eseguiti dai soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Rilancio, ovvero:
- dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari o unità immobiliari con accesso autonomo e funzionalmente indipendenti.
Per questi soggetti, nel caso abbiano eseguito il 30% dell’intervento complessivo entro il 30 settembre 2022, il superbonus 110% potrà essere utilizzato sulle spese sostenute fino al 31 marzo 2023.
– alla lettera a), numero 3): la possibilità per gli interventi eseguiti dai soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Rilancio, di utilizzare il superbonus con aliquota al 90% per gli interventi avviati a partire dall’1 gennaio 2023, sulle spese sostenute in tutto il 2023, a condizione che:
- il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;
- la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
- il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato utilizzando la procedura di cui all’art. 119, comma 8-bis.1 del Decreto Rilancio e il quoziente familiare di cui alla Tabella 1-bis, allegata al D.L. n. 34/2020 stesso.
– alla lettera c): viene stabilito che per gli interventi eseguiti dai soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lettera d-bis) del Decreto Rilancio (gli enti del terzo settore) in possesso dei requisiti di cui all’art. 119, comma 10-bis, ovvero:
- volgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
- siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito;
possono utilizzare il superbonus 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.
L’art. 9, comma 2 del Decreto Aiuti-quater verrà abrogato dalla sua legge di conversione.
L’art. 9, comma 3 del Decreto Aiuti-quater prevede l’erogazione di un contributo (che non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi) in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui all’articolo 119, commi 8-bis e 8-bis.1, del Decreto Rilancio, per gli interventi di cui al suddetto comma 8-bis, primo e terzo periodo. Per l’erogazione di questo contributo è autorizzata la spesa nell’anno 2023 di 20 milioni di euro. Il contributo sarà erogato dall’Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Aiuti-quater.
L’art. 9, comma 4 del Decreto Aiuti-quater prevede una deroga alla disciplina del meccanismo delle opzioni alternative alla detrazione fiscale di cui all’art. 121 del Decreto Rilancio, stabilendo la possibilità che i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati possano essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario.
L’art. 9, commi 4-bis e 4-ter del Decreto Aiuti-quater prevedono una modifica retroattiva al meccanismo di cessione del credito, stabilendo la possibilità di 3 cessioni in luogo delle attuali 2 effettuate a favore di banche e intermediari finanziari. In questo modo avremo:
- una prima cessione libera;
- tre cessioni a banche e intermediari finanziari;
- un’ulteriore cessione dalle banche in favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa.
L’art. 9, comma 4-quater del Decreto Aiuti-quater stabilisce che la società SACE S.p.A. possa concedere le garanzie di cui all’articolo 15 del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50, alle condizioni, secondo le procedure e nei termini ivi previsti, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, strumentali a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese rientranti nelle categorie contraddistinte dai codici ATECO 41 e 43, che hanno realizzato interventi di superbonus.
Il sistema di eccezioni nella Legge di Bilancio 2023
L’art. 1, comma 894 della Legge di Bilancio 2023, come anticipato, riscrive completamente il sistema delle eccezioni precedentemente previsto all’art. 9, comma 2 del Decreto Aiuti-quater per utilizzare il superbonus con aliquota al 110% anche sulle spese sostenute nel 2023.
Con l’approvazione definitiva della Legge di conversione del Decreto Aiuti-quater si completa in quadro normativo di riferimento relativo al superbonus e alla cessione del credito
A qualcuno potrà sembrare un gioco (diabolico e perverso) perché tra incastri, proroghe, modifiche, stravolgimenti e palliativi la disciplina che regola le detrazioni fiscali (superbonus) e il meccanismo di cessione del credito di cui agli artt. 119 e 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) a breve (probabilmente stasera) riceverà in Gazzetta Ufficiale il 23esimo provvedimento correttivo.
Superbonus: una storia senza fine…
Una disciplina nata a maggio 2020 con un provvedimento d’urgenza creato per provare a risollevare l’economia di un Paese colpito dalla pandemia, convertito in legge a luglio dello stesso anno e che in 910 giorni oggi, ovvero poco più di 30 mesi, ha ricevuto 23 correttivi che complessivamente hanno stravolto la materia in più di un centinaio di punti.
Correttivi che almeno fino alla fine del 2021 erano davvero serviti per colmare errori di prospettiva, semplificare la misura e renderla più o meno (le complessità sono ancora tante) utilizzabile in un contesto difficile come il patrimonio edilizio italiano.
Purtroppo, però, a gennaio 2022 accade l’imprevedibile perché una norma scritta con un preciso fine e che ha funzionato grazie al binomio detrazione-meccanismo di cessione ha avuto letteralmente smontato un pezzo a danno di chi fino a quel momento aveva investito risorse economiche e tempo.
Per risolvere il problema delle frodi fiscali individuate, il Governo Draghi ha deciso di intervenire proprio sul meccanismo di cessione senza pensare che se la truffa avviene, va individuata nel momento stesso di creazione della detrazione e non successivamente. Certo, il meccanismo di cessione almeno fino a novembre 2021 era stato davvero scritto male ma bloccarlo non è stata certamente la decisione più saggia (ma dipende sempre dagli obiettivi di chi ha deciso…).
Come cambia la cessione con la conversione in legge del Decreto Aiuti-bis
Con l’approvazione definitiva da parte della Camera al disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 176/2022 (Decreto Aiuti-quater) si completa il primo pacchetto di modifiche previsto dal Governo Meloni che, benché in campagna elettorale avesse più volte affermato che non avrebbe modificato in corsa il superbonus, interviene pesantemente e retroattivamente sulle detrazioni fiscali del Decreto Rilancio oltre a fingere di risolvere la problematica più impellente su cui da oltre un anno il comparto dell’edilizia attende soluzioni efficaci: il blocco della cessione.
Con la conversione in legge del Decreto Aiuti-quater, il Parlamento e il Governo hanno partorito il più classico dei topolini:
- 3 cessioni al sistema bancario anziché 2;
- possibilità per i cessionari di acquistare i crediti presenti in piattaforma entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, spalmandoli in 10 anni anziché 5;
- garanzia SACE per le imprese in crisi di liquidità che potranno indebitarsi ulteriormente pur di non fallire (ma è proprio questo che accadrà senza uno sblocco reale della cessione).
Come cambia il Superbonus con la conversione in legge del Decreto Aiuti-bis
Confermata integralmente la rimodulazione del superbonus al 90% con il sistema di eccezioni già previsto dalla Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023). Per comprendere come cambia la disciplina del superbonus, occorre prendere il considerazione:
- l’art. 9 del Decreto Aiuti-quater, che nella versione convertita dal Parlamento prevede l’abrogazione del comma 2 e l’inserimento dei commi 4-bis, 4-ter e 4-quater (relativi ai già citati correttivi che riguardano la cessione e il prestito SACE);
- l’art. 1, comma 894 della Legge di Bilancio 2023, che ha riscritto il sistema delle eccezioni precedentemente previsto all’art. 9, comma 2 del Decreto Aiuti-quater per utilizzare il superbonus con aliquota al 110% anche sulle spese sostenute nel 2023.
Nel dettaglio, l’art. 9, comma 1 del Decreto Aiuti-quater ha stabilito:
– alla lettera a), numero 1): la rimodulazione del superbonus per gli interventi eseguiti dai soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lettere a) e d-bis) del Decreto Rilancio, ovvero:
- dai condomini o assimilati tali per la presenza di parti comuni di cui all’art. 1117 del codice civile;
- dalle persone fisiche proprietarie e comproprietarie con altre persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate;
- dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale
Per questi soggetti il superbonus diminuirà la sua aliquota dal 110% al 90% sulle spese sostenute dall’1 gennaio al 31 dicembre 2023, per poi diminuire progressivamente al 70% nel 2024 e 65% nel 2025.
– alla lettera a), numero 2): la possibilità per gli interventi eseguiti dai soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Rilancio, ovvero:
- dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari o unità immobiliari con accesso autonomo e funzionalmente indipendenti.
Per questi soggetti, nel caso abbiano eseguito il 30% dell’intervento complessivo entro il 30 settembre 2022, il superbonus 110% potrà essere utilizzato sulle spese sostenute fino al 31 marzo 2023.
– alla lettera a), numero 3): la possibilità per gli interventi eseguiti dai soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Rilancio, di utilizzare il superbonus con aliquota al 90% per gli interventi avviati a partire dall’1 gennaio 2023, sulle spese sostenute in tutto il 2023, a condizione che:
- il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;
- la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
- il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato utilizzando la procedura di cui all’art. 119, comma 8-bis.1 del Decreto Rilancio e il quoziente familiare di cui alla Tabella 1-bis, allegata al D.L. n. 34/2020 stesso.
– alla lettera c): viene stabilito che per gli interventi eseguiti dai soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lettera d-bis) del Decreto Rilancio (gli enti del terzo settore) in possesso dei requisiti di cui all’art. 119, comma 10-bis, ovvero:
- volgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
- siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito;
possono utilizzare il superbonus 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.
L’art. 9, comma 2 del Decreto Aiuti-quater verrà abrogato dalla sua legge di conversione.
L’art. 9, comma 3 del Decreto Aiuti-quater prevede l’erogazione di un contributo (che non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi) in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui all’articolo 119, commi 8-bis e 8-bis.1, del Decreto Rilancio, per gli interventi di cui al suddetto comma 8-bis, primo e terzo periodo. Per l’erogazione di questo contributo è autorizzata la spesa nell’anno 2023 di 20 milioni di euro. Il contributo sarà erogato dall’Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Aiuti-quater.
L’art. 9, comma 4 del Decreto Aiuti-quater prevede una deroga alla disciplina del meccanismo delle opzioni alternative alla detrazione fiscale di cui all’art. 121 del Decreto Rilancio, stabilendo la possibilità che i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati possano essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario.
L’art. 9, commi 4-bis e 4-ter del Decreto Aiuti-quater prevedono una modifica retroattiva al meccanismo di cessione del credito, stabilendo la possibilità di 3 cessioni in luogo delle attuali 2 effettuate a favore di banche e intermediari finanziari. In questo modo avremo:
- una prima cessione libera;
- tre cessioni a banche e intermediari finanziari;
- un’ulteriore cessione dalle banche in favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa.
L’art. 9, comma 4-quater del Decreto Aiuti-quater stabilisce che la società SACE S.p.A. possa concedere le garanzie di cui all’articolo 15 del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50, alle condizioni, secondo le procedure e nei termini ivi previsti, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, strumentali a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese rientranti nelle categorie contraddistinte dai codici ATECO 41 e 43, che hanno realizzato interventi di superbonus.
Il sistema di eccezioni nella Legge di Bilancio 2023
L’art. 1, comma 894 della Legge di Bilancio 2023, come anticipato, riscrive completamente il sistema delle eccezioni precedentemente previsto all’art. 9, comma 2 del Decreto Aiuti-quater per utilizzare il superbonus con aliquota al 110% anche sulle spese sostenute nel 2023.
In particolare, è consentito l’utilizzo del superbonus 110% sulle spese sostenute nel 2023:
- alle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, proprietarie o comproprietarie di edifici da 2 a 4 u.i. autonomamente accatastate, che abbiano presentato la CILAS entro il 25 novembre 2022;
- ai condomini o assimilati tali che:
- entro il 18 novembre 2022 abbiano deliberato l’approvazione dell’esecuzione dei lavori ed entro il 31 dicembre 2022 abbiano presentato la CILAS;
- tra il 19 e il 24 novembre 2022 abbiano deliberato l’approvazione dell’esecuzione dei lavori ed entro il 25 novembre 2022 abbiano presentato la CILAS;
- agli interventi di demolizione e ricostruzione con istanza per l’acquisizione del titolo presentata entro il 31 dicembre 2022.
La data di approvazione della delibera di esecuzione dei lavori dovrà essere attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
- dall’amministratore del condominio;
- nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea.